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Processo civile, tutti i rischi della fase transitoria

di Giovanni Negri

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28 maggio 2009

Un doppio binario per il processo civile. Con effetti paradossali nelle aule dei tribunali: nelle stesse ore, nel medesimo tribunale, per due cause sulla stessa materia, si potrà assistere per mesi, se non per anni, all'applicazione di norme diverse e a volte opposte. La fase transitoria dell'applicazione del nuovo processo civile si presenta complessa per magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con un pacchetto di novità che cambierà da subito le regole, ma senza cancellare la vecchia disciplina.
La regola base fissata dal disegno di legge approvato definitivamente martedì è l'applicazione delle novità alle controversie introdotte solo dopo l'entrata in vigore della legge. La pubblicazione in «Gazzetta» sarà quindi cruciale. Ad esempio: a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione, le cause in materia societaria saranno disciplinate dal rito ordinario, mentre quelle in corso continueranno a essere regolate dal vecchio rito. Una differenza pesante se si tiene conto delle differenze tra le due forme processuali (gli avvocati già puntano a evitare il detestato rito speciale evitando di introdurre una nuova controversia prima del tempo).
Prospettiva analoga per le molte cause sul risarcimento danni per lesioni provocate da incidenti stradali. Oggi si applica ancora il rito del lavoro, mentre il disegno di legge ne prevede la soppressione, conservando però l'applicazione della procedura lavoristica alle liti in corso.
Dovrà aspettare un po' di tempo per essere sperimentata anche la novità del filtro in Cassazione, che si applicherà solo quando il provvedimento impugnato è stato depositato dopo l'entrata in vigore della legge, o la testimonianza in forma scritta. Spostato in là anche il debutto del processo sommario di cognizione o le sanzioni processuali alle parti che perdono tempo nel giudizio.
Un numero limitato di misure, invece, sarà operativo da subito. A partire dal contenuto delle sentenze, che potrà essere espresso con una succinta esposizione delle ragioni di diritto alla base della decisione, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali conformi. Lo stesso vale per il divieto di produrre nuovi documenti in appello o la possibilità di impugnare le sentenze di opposizione alle esecuzioni.
Si dovranno poi attendere i decreti delegati per conoscere le misure che spostano nel tempo i benefici dello sfoltimento dei riti (salvando alcune forme speciali come quella del lavoro, della famiglia o sulla proprietà industriale e i fallimenti) o rilanciano la conciliazione.
Il faticoso slalom tra le regole metterà ulteriormente sotto pressione magistrati e avvocati, costretti a fare i conti con la forza – a volte dirompente – del nuovo, senza poter perdere di vista il passato. Un doppio binario processuale che, almeno nell'immediato, rischia di non fare sentire gli effetti positivi della riforma.

28 maggio 2009
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